
STATUTO DELL'HOSPES
TITOLO 1°
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
Art. 1 È costituita una Associazione denominata “HOSPES“ Centro per gli Studi Turistico Alberghieri e per lo sviluppo dell’Istituto Professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione “Erminio Maggia“.
Art. 2 La sede dell’Associazione è in Stresa, attualmente in viale Regina n.3.
Art. 3 La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di contribuire al miglioramento e al progresso delle attività relative all’industria alberghiera promuovendo gli studi ad essa inerenti e appoggiando lo sviluppo dell’Istituto “Erminio Maggia“ nelle sue necessità tecniche, didattiche ed assistenziali, anche attraverso la costituzione di un “Centro Studi“.
Pertanto l’Associazione si assume il compito di:
a) far eseguire studi e ricerche di carattere tecnico, economico e sociale riguardante i vari settori dell’azienda alberghiera, nonché le attività collegate e collaterali a quelle dell’albergo;
b) far eseguire studi e ricerche nel campo del turismo, considerato come premessa economica principale del lavoro alberghiero;
c) dare ausilio all’azione didattica svolta dall’Associazione con la dotazione dei mezzi necessari;
d) studiare ed approfondire le esperienze didattiche ottenute a vantaggio dell’istruzione professionale alberghiera;
e) aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell’Istituto;
f) tenere avvicinati gli ex allievi alla loro scuola per l’incremento e l’aggiornamento della loro cultura generale e tecnica;
g) svolgere ogni attività che meglio valga a raggiungere gli scopi suddetti.
Art. 5 L’Associazione si propone di attuare i suoi fini mediante:
1) l’esercizio didattico, anche mediante acquisizione di immobili da destinare allo stesso ovvero procedendo ad eventuali ampliamenti e nuove costruzioni dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa;
2) la pubblicazione di relazioni e di un Bollettino di informazioni;
3) l’organizzazione di conferenze tecniche, di convegni e dibattiti, di esposizioni e mostre ed ogni altra attività promozionale utile ad aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell’Istituto;
4) la costituzione di una biblioteca tecnica;
5) l’istituzione di premi destinati agli autori di particolari studi e di premi destinati agli allievi ed ex allievi dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa, particolarmente distintisi negli studi e meritevoli di aiuto per proseguire nello studio o nelle carriera professionale;
6) la riunione periodica degli ex allievi per la trattazione di problemi professionali e l’organizzazione di manifestazioni intese a valorizzare l’attività dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa e mantenere viva l’amicizia fra gli ex allievi.
Art. 5 L’Associazione si propone di attuare i suoi fini mediante:
1) l’esercizio didattico, anche mediante acquisizione di immobili da destinare allo stesso ovvero procedendo ad eventuali ampliamenti e nuove costruzioni dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa;
2) la pubblicazione di relazioni e di un Bollettino di informazioni;
3) l’organizzazione di conferenze tecniche, di convegni e dibattiti, di esposizioni e mostre ed ogni altra attività promozionale utile ad aiutare la carriera scolastica ed extra scolastica degli allievi dell’Istituto;
4) la costituzione di una biblioteca tecnica;
5) l’istituzione di premi destinati agli autori di particolari studi e di premi destinati agli allievi ed ex allievi dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa, particolarmente distintisi negli studi e meritevoli di aiuto per proseguire nello studio o nelle carriera professionale;
6) la riunione periodica degli ex allievi per la trattazione di problemi professionali e l’organizzazione di manifestazioni intese a valorizzare l’attività dell’Istituto professionale alberghiero di Stresa e mantenere viva l’amicizia fra gli ex allievi.
TITOLO 2°
SOCI
Art. 6 I Soci si distinguono in:
a) Soci annuali
b) Soci sostenitori
c) Soci benemeriti
Art. 7 Soci annuali e sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che versano all’Associazione un contributo annuale o una volta tanto in misura non inferiore a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 Soci benemeriti sono le persone fisiche o giuridiche che hanno reso importanti servizi all’Associazione; tale qualifica viene conferita per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni
b) per radiazione
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione può radiare il Socio che abbia compiuto atti di indegnità o comunque pregiudizievoli all’Associazione o incompatibili con i suoi fini. Il socio escluso può ricorrere all’assemblea generale entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento; il ricorso deve essere sottoposto all’assemblea nella sua prima convocazione.
Nel frattempo, rimane sospeso l’esercizio di tutti i diritti del socio.
TITOLO 3°
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 11 Gli organi dell’Associazione sono:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Consiglio di Amministrazione
3) Il presidente e il Vice Presidente
4) Il Collegio Sindacale
Art. 12 L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o almeno un decimo dei Soci ne faccia richiesta.
Art. 13 L’Assemblea viene convocata, con avviso da spedirsi con lettera ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della convocazione, nonché dell’ordine del giorno con gli argomenti da trattarsi. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento o di assenza di questo, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di quest’ultimo, da persona designata seduta stante dall’Assemblea.
Art. 14 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le maggioranze richieste per l’Assemblea straordinaria sono indicate dall’art. 30 dello Statuto e, per quanto riguarda lo scioglimento dall’Associazione, dall’art. 31.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, conferita con le modalità ed i limiti di cui all’art. 2372 cod.civ.
Nessun Socio può ricevere più di quattro deleghe.
Art. 15 è di competenza dell’Assemblea:
1) Esaminare e discutere i rendiconti della gestione dell’Associazione, i bilanci preventivi, conti consuntivi e deliberare in proposito
2) Esaminare e discutere le relazioni e l’operato degli organi direttivi dell’Associazione
3) Perseguire l’attuazione dei fini dell’Associazione stessa
4) Eleggere gli organi sociali
5) Deliberare su quanto venga ad essa sottoposto dal Consiglio d’Amministrazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti senza tener calcolo degli astenuti e dei voti nulli. L’Assemblea può nominare due o più scrutatori.
Art. 16 Il segretario del Consiglio d’Amministrazione o, in sua assenza, altra persona nominata dall’Assemblea funge da Segretario dell’Assemblea stessa. Di ogni assemblea viene redatto verbale da trascrivere su apposito registro, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, secondo quanto deciderà di volta in volta l’Assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.
Art. 18 Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione ogni qualvolta egli lo reputi opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti o il collegio Sindacale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione farà carico al Vice Presidente.
La convocazione viene effettuata mediante invio di lettera raccomandata spedita agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, nonché del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 19 Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da altro Amministratore designato seduta stante dal Consiglio. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori Delegati, loro delegando tutti o parte dei suoi poteri.
Art. 20 Ciascun membro del Consiglio d’Amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione vengono fatte constare mediante verbale redatto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.
Art. 21 I membri del Consiglio d’Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Venendo a mancare nel corso dell’esercizio uno o più Consiglieri, il Consiglio d’Amministrazione può sostituirli con propria deliberazione, fino a che la prima Assemblea non abbia provveduto a sostituirli.
I Consiglieri così nominati scadranno con gli altri alla fine del triennio.
In ogni caso, tuttavia, le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica comportano le dimissioni dell’intero Consiglio.
Art. 22 Il Presidente, se già non nominato dall’Assemblea, è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio d’Amministrazione di cui è parte ed è rieleggibile.
Art. 23 Al Presidente spetta la rappresentanza organica dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l’uso della firma sociale. La rappresentanza organica dell’Associazione e l’uso della firma sociale, nell’ambito dei poteri loro delegati, nonché per dare esecuzione alle delibere consigliari, spettano pure agli eventuali Amministratori delegati, con firma tra loro disgiunta.
Art. 24 Il Consiglio d’Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, assenza o impedimento che si ritiene sussistere per il solo fatto della non presenza del Presidente.
Art. 25 Il Consiglio d’Amministrazione nomina anche un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e vi assiste senza voto deliberativo.
Mancando il Segretario, le sue mansioni sono svolte da un Consigliere designato di volta in volta dal Consiglio stesso.
Art. 26 Il Collegio dei Sindaci vigila sul buon andamento della gestione economicofinanziaria dell’Associazione e redige una propria relazione sul bilancio annuale, relazione che viene presentata all’Assemblea convocata per l’approvazione dello stesso.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti il Collegio dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO 4°
DEI MEZZI FINANZIARI E DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 27 L’Amministrazione provvede al raggiungimento dei suoi fini:
a) con le donazioni, oblazioni, contributi e lasciti di privati;
b) con le sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e privati;
c) con le quote di iscrizione e relativi versamenti dei Soci;
d) con gli eventuali redditi patrimoniali e/o proventi di iniziative indette dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 28 L’esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Art. 29 Ogni anno devono essere compilati, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e preventivo, che corredati con relazione del Consiglio stesso e del Collegio sindacale, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
TITOLO 5°
DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE E DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 30 Le modificazioni del presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino almeno la metà dei Soci.
Art. 31 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata per discutere su tale argomento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale che in ogni caso dovrà essere destinato a scopi di formazione professionale nel campo dell’industria alberghiera e nell’ambito delle attività promozionali turistiche del Comune di Stresa. La proposta di scioglimento deve in ogni caso riportare l’approvazione di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di approvazione, l’Assemblea stessa nominerà un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri e non superiore a cinque e ne fisserà i poteri.
Art. 32 Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni di legge in materia di Associazione.
Lo statuto, vigente dalla data di fondazione dell’Hospes, è stato modificato in alcune parti con delibera dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione del 24 novembre 1990.